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AI Act, la traduzione italiana della normativa europea

AI Act, 5 agosto il governo approva il decreto: più garanzie sul riconoscimento facciale, ma resta il nodo della sorveglianza

Il 5 agosto scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che recepisce l’AI Act europeo, la normativa che introduce un quadro comune per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’Unione europea. Tra i punti più discussi del provvedimento ci sono le regole sull’impiego del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia, tema che nelle ultime settimane ha alimentato un duro confronto tra governo e opposizioni e acceso un dibattito anche all’interno della maggioranza.

La versione definitiva del decreto arriva dopo alcune modifiche introdotte in seguito alle osservazioni della Commissione europea e alle tensioni emerse durante l’esame parlamentare. Il governo ha mantenuto l’impianto originario, ma ha rafforzato le garanzie previste per l’utilizzo degli strumenti biometrici, con l’obiettivo dichiarato di conciliare le esigenze investigative con la tutela dei diritti fondamentali.

Il 30 luglio la Commissione europea era intervenuta pubblicamente ricordando che l’AI Act vieta, salvo eccezioni molto limitate, l’identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi pubblici accessibili. “Non vogliamo che con l’intelligenza artificiale ci sia un controllo pubblico su dove le persone si spostano quotidianamente”, aveva spiegato un portavoce della Commissione, ribadendo che il divieto rappresenta uno dei principi cardine della normativa europea.

Il richiamo è arrivato mentre il governo stava definendo il decreto attuativo. Da Palazzo Chigi era stata ribadita la volontà di rispettare integralmente il diritto europeo, ma pochi giorni dopo si è aperto uno scontro politico. Le opposizioni hanno accusato l’esecutivo di voler ampliare gli strumenti di sorveglianza biometrica, mentre all’interno della maggioranza sono emerse posizioni differenti, con Forza Italia che ha chiesto maggiori garanzie. Il voto in Commissione Affari europei della Camera è stato poi  rinviato proprio per consentire una revisione del testo.

Il compromesso raggiunto introduce una serie di limiti aggiuntivi. L’impiego dell’identificazione biometrica remota richiederà il doppio controllo di pubblico ministero e giudice; viene rafforzato il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali; è vietata la creazione di archivi biometrici permanenti e non sarà possibile alimentare banche dati attraverso lo scraping indiscriminato di immagini raccolte sul web.

Il decreto distingue chiaramente due tecnologie, spesso confuse nel dibattito pubblico.

La prima è l’identificazione biometrica remota in tempo reale, cioè il riconoscimento immediato di una persona mentre si trova in uno spazio pubblico. È la forma più invasiva di utilizzo dell’intelligenza artificiale e resta vietata come regola generale. Potrà essere autorizzata soltanto nelle eccezioni già previste dall’AI Act, come la prevenzione di attentati terroristici, la ricerca di persone scomparse o vittime di tratta e altre gravi minacce indicate dalla normativa europea. Anche in questi casi sarà necessario il controllo dell’autorità giudiziaria e non potrà essere utilizzata come strumento di sorveglianza generalizzata.

Diverso è il caso del riconoscimento facciale “a posteriori”, tecnologia oggi associata in Italia soprattutto al sistema SARI. Le telecamere registrano normalmente le immagini e soltanto dopo la commissione di un reato gli investigatori possono elaborarle con software di riconoscimento facciale. Il decreto limita questa possibilità alla conferma dell’identità di una persona già indiziata: non sarà consentito utilizzare il sistema per cercare un sospetto all’interno di enormi archivi biometrici. I dati biometrici dovranno inoltre essere cancellati automaticamente dopo sette giorni e nessuna decisione giudiziaria potrà basarsi esclusivamente sul risultato prodotto dall’algoritmo.

Proprio questa distinzione rappresenta il punto centrale del confronto. Per il governo il decreto recepisce fedelmente l’AI Act europeo, rafforza le garanzie procedurali e mantiene il controllo umano come elemento decisivo in ogni fase del procedimento. Il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto ha sottolineato che “non c’è nulla di automatico affidato all’intelligenza artificiale”.

Per opposizioni, giuristi e organizzazioni impegnate nella tutela dei diritti digitali, invece, il rischio riguarda l’evoluzione futura di questi strumenti. Il timore è che tecnologie introdotte per casi eccezionali possano progressivamente estendere il proprio ambito di applicazione, ampliando le possibilità di sorveglianza nelle attività investigative e nella gestione dell’ordine pubblico.

Una delle questioni più sensibili riguarda il diritto di manifestare. Come osserva il ricercatore Philip Di Salvo, le proteste hanno storicamente rappresentato uno dei principali contesti di sperimentazione delle tecnologie di sorveglianza. La possibilità di identificare automaticamente i partecipanti a un corteo può produrre un “chilling effect”, un effetto dissuasivo capace di scoraggiare l’esercizio della libertà di riunione e di espressione.

Dal punto di vista giuridico il riconoscimento facciale effettuato dopo la commissione di un reato è generalmente considerato meno invasivo rispetto all’identificazione in tempo reale. Tuttavia il confine resta sottile. Ogni registrazione effettuata durante una manifestazione costituisce infatti un archivio potenzialmente analizzabile successivamente con strumenti biometrici. Per i critici del provvedimento il problema non è quindi l’esistenza della tecnologia in sé, ma il rischio che le deroghe previste dalla legge diventino, nel tempo, una prassi ordinaria.

Il dibattito coinvolge anche altri strumenti già nella disponibilità delle forze dell’ordine. Tra questi ci sono i droni, il cui impiego durante cortei e manifestazioni resta poco trasparente, soprattutto per quanto riguarda l’eventuale utilizzo delle immagini raccolte con sistemi di riconoscimento facciale o di analisi comportamentale. Lo stesso vale per gli IMSI catcher, dispositivi che simulano una stazione radio base della rete mobile e consentono di intercettare i telefoni presenti in una determinata area registrandone gli identificativi. Il loro impiego è documentato nelle indagini contro la criminalità organizzata, ma rimangono poche le informazioni pubbliche sull’eventuale utilizzo durante le manifestazioni.

Con il via libera del Consiglio dei Ministri si conclude così il percorso di recepimento dell’AI Act per quanto riguarda l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia. Il confronto politico e giuridico, però, è destinato a proseguire. La sfida sarà verificare se le garanzie introdotte dal decreto saranno sufficienti a impedire che strumenti pensati per situazioni eccezionali si trasformino, nel tempo, in forme ordinarie di controllo dello spazio pubblico.