L’esposto prima del giudizio
Oltre cento nomi in Procura: tra tutela dalle minacce, libertà di critica e il potere intimidatorio di un’iniziativa giudiziaria ancora tutta da verificare
Il “chilling effect”
La cultura giuridica anglosassone utilizza un’espressione particolarmente efficace: chilling effect. Indica l’effetto raggelante prodotto dalla possibilità di subire conseguenze giuridiche per aver esercitato un proprio diritto. Non è necessario che lo Stato condanni qualcuno. È sufficiente che il rischio percepito sia abbastanza elevato da indurre le persone ad autocensurarsi.
Applicato ai social, il meccanismo è quasi perfetto: “Non so se quello che sto per scrivere costituisca un reato. Nel dubbio, non lo scrivo.” Dal punto di vista della tranquillità amministrativa, potrebbe sembrare un successo. Dal punto di vista politico e democratico, invece, può diventare un problema. Perché una città in cui nessuno minaccia il sindaco è una buona cosa. Ma una città in cui nessuno osa criticarlo per paura di essere segnalato alla Procura è una cosa completamente diversa.
Il potere intimidatorio di un esposto
La questione diventa particolarmente rilevante nel caso dell’esposto annunciato dal sindaco Matteo Lepore, che dovrebbe contenere oltre cento nomi e affiancarsi all’indagine già aperta per le minacce ricevute dal primo cittadino. Secondo quanto riportato dalla stampa, il nuovo dossier dovrebbe riguardare anche commenti, like e video realizzati con l’intelligenza artificiale.
Partiamo da un punto fermo: le minacce sono un’altra cosa.
Quando qualcuno minaccia concretamente il sindaco, prospetta violenze, pubblica dati personali o minaccia i suoi familiari, siamo davanti a condotte che possono avere rilevanza penale. L’indagine già aperta riguarda proprio fatti di questo genere e, secondo le informazioni disponibili, coinvolge circa 18 persone, con accertamenti ancora in corso. Ma proprio perché le minacce sono penalmente perseguibili, nasce un problema diverso quando nello stesso perimetro vengono progressivamente fatti entrare la critica, l’insulto politico, la satira, la condivisione, il like e altri comportamenti la cui rilevanza penale è tutt’altro che automatica.
Il problema non è soltanto ciò che farà la Procura
Un esposto non produce effetti soltanto nel momento in cui un magistrato decide se iscrivere qualcuno nel registro degli indagati.
Produce effetti prima. Il solo annuncio che un avvocato depositerà in Procura un dossier contenente oltre cento nominativi può modificare il comportamento delle persone che frequentano quello spazio pubblico digitale. Uno potrebbe smettere di commentare. Un altro potrebbe cancellare un post. Un altro ancora potrebbe rinunciare a condividere una critica.
Non perché abbia commesso un reato, ma perché non sa se il proprio comportamento verrà interpretato come tale. Questa è una forma di effetto deterrente che merita di essere considerata seriamente. E qui emerge una differenza fondamentale tra deterrenza penale legittima e intimidazione sociale prodotta dall’incertezza. La prima dovrebbe riguardare comportamenti chiaramente vietati dalla legge: se minacci qualcuno, sai che esiste una norma che lo vieta.
La seconda nasce invece quando il confine diventa nebuloso: se scrivo questo, rischio anch’io? Se metto like a quel post, posso finire in un esposto? Se condivido un video satirico, qualcuno potrebbe interpretarlo come diffamazione? In questo secondo caso non si viene necessariamente dissuasi dal commettere un reato. Si viene più semplicemente dissuasi dal parlare.
Se il diritto penale viene percepito come una rete abbastanza larga da comprendere anche le forme lecite del dissenso, il problema non è soltanto giudiziario. Diventa politico. Perché il cittadino medio non conosce il codice penale. Non conosce la giurisprudenza sulla diffamazione. Non sa distinguere tecnicamente tra concorso nel reato, condivisione, pubblicazione, apprezzamento e semplice interazione.
Vede soltanto una cosa: cento persone finiscono dentro un dossier destinato alla Procura. Ed è sufficiente questo per produrre cautela.
L’effetto intimidatorio può precedere qualsiasi responsabilità
Questo è probabilmente il punto più delicato. L’eventuale archiviazione futura non cancella necessariamente l’effetto prodotto oggi. Se una persona viene indicata pubblicamente come parte di un gruppo di “haters”, se viene associata a un dossier consegnato alla Procura o semplicemente apprende che il proprio nome è stato raccolto dall’avvocato di un sindaco, la pressione psicologica esiste già, indipendentemente dall’esito giudiziario. È un effetto che non richiede alcuna iscrizione nel registro degli indagati. E proprio per questo è importante non confondere tre momenti completamente diversi: essere citati in un esposto; essere iscritti come indagati; essere riconosciuti responsabili di un reato. Tra il primo e il terzo passaggio c’è un abisso giuridico.
Ma nella percezione pubblica quell’abisso rischia di scomparire.
Anche la satira deve avere uno spazio
La questione diventa ancora più delicata quando entrano in gioco contenuti prodotti con l’intelligenza artificiale. Un video falso può certamente essere costruito per ingannare, diffamare o danneggiare. Ma l’AI è ormai anche uno strumento espressivo, satirico e politico. Un’immagine evidentemente assurda di un amministratore trasformato in un personaggio grottesco non comunica necessariamente un fatto falso. Può comunicare un giudizio. E il giudizio politico, anche quando è feroce, appartiene al terreno della libertà di espressione. Per questo l’eventuale valutazione dei contenuti dovrebbe essere individuale e contestuale, non basata sulla semplice presenza di una persona in un elenco. La domanda non dovrebbe essere: “Hai prodotto o condiviso un contenuto contro il sindaco?” Ma: “Quel preciso contenuto supera realmente il confine della critica e della satira per entrare in una fattispecie penalmente rilevante?”
È una differenza enorme.
Il problema morale viene prima di quello giudiziario
Ed è forse questo l’aspetto che merita maggiore attenzione. Un esposto è uno strumento perfettamente legittimo. Anche un sindaco ha il diritto di tutelarsi giudiziariamente, e sarebbe assurdo sostenere il contrario.
Ma la legittimità dello strumento non esaurisce la questione della sua opportunità politica e morale.
Chi ricopre una carica pubblica dispone di una forza simbolica che un normale cittadino non possiede. Quando il sindaco annuncia di voler portare in Procura un elenco di oltre cento persone, non sta semplicemente comunicando l’esistenza di un’iniziativa giudiziaria. Sta anche inviando un messaggio all’intero spazio pubblico nel quale quelle persone discutono: “Attenzione: quello che scrivete può avere conseguenze.” Può essere un messaggio assolutamente legittimo quando riguarda minacce e condotte criminali. Diventa molto più problematico quando il confine comprende comportamenti la cui rilevanza penale deve ancora essere stabilita. Ed è qui che si crea una curiosa inversione.
Il procedimento giudiziario dovrebbe servire ad accertare se una condotta costituisca reato. Ma l’annuncio stesso del procedimento può produrre, prima ancora di quell’accertamento, un effetto disciplinare sul comportamento delle persone. Il tribunale deve ancora stabilire se hai oltrepassato il confine.
Tu, nel frattempo, hai già iniziato a camminare più lontano dal confine.
Il criterio più corretto dovrebbe essere semplice
Se ci sono minacce, si indaghi. Se ci sono diffamazioni penalmente rilevanti, si accertino. Se ci sono falsi costruiti deliberatamente per provocare un danno, si verifichino. Se esistono organizzazioni coordinate, si dimostrino con elementi concreti.
Ma non dovrebbe essere l’esistenza dell’esposto a trasformare retroattivamente il dissenso in un comportamento sospetto.
E soprattutto sarebbe auspicabile che la comunicazione pubblica mantenga una distinzione rigorosa tra ciò che è stato denunciato, ciò che è oggetto di accertamento e ciò che è già stato dimostrato. Perché un nome contenuto in un esposto non è una condanna. Un’iscrizione nel registro degli indagati non è una condanna. E nemmeno un’indagine conclusa è necessariamente una condanna.
Prima di produrre paura, dovrebbe essere chiaro che esiste una ragione giuridica concreta per produrla. Altrimenti il rischio è che l’esposto, indipendentemente dalla sua futura solidità, finisca per ottenere immediatamente un risultato che nessun tribunale ha ordinato: rendere più costoso, psicologicamente e socialmente, dissentire da chi governa.
Ed è proprio questo l’aspetto moralmente più delicato. Perché la domanda non è se un sindaco debba essere protetto dalle minacce. Deve esserlo. La domanda è se, nel proteggere se stesso dalle minacce, debba fare attenzione a non rendere più fragile la libertà degli altri di criticarlo.