Quando la paura diventa un argomento
AI, esposti e difesa della democrazia
In una recente intervista al Sindaco di Bologna su un esposto relativo a numerosi profili social, alla domanda sul ruolo dell’intelligenza artificiale Lepore richiama la registrazione della voce di Giorgia Meloni, i rischi dei deepfake, le interferenze straniere nelle elezioni e la necessità di difendere la democrazia. Temi che presi separatamente sarebbero anche chiari. Meno chiaro é il modo in cui vengono concatenati, costruendo un quadro di minaccia senza chiarire quali prove sostengano le accuse specifiche.
Il fatto
Il 5 ottobre 2026 Giorgia Meloni ha presentato all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda per registrare un marchio sonoro contenente una breve registrazione della propria voce. Al 15 ottobre la domanda risultava ancora in esame, come riferito da ANSA e Reuters. Non è stato creato un sistema informatico capace di impedire la clonazione della voce. Un marchio sonoro è uno strumento giuridico che identifica prodotti o servizi e può offrire ulteriori tutele contro determinati usi non autorizzati. Non certifica l’autenticità di ogni dichiarazione attribuita alla premier e non blocca tecnicamente la generazione di registrazioni sintetiche. Meloni non ha reso la propria voce impossibile da clonare: ha cercato di rafforzarne la tutela legale. L’iniziativa non dimostra nulla sulla fondatezza di un esposto relativo ad altri soggetti: sono questioni distinte.
Le elezioni in Brasile
L’intervista richiama le manipolazioni avvenute durante le elezioni in diversi Paesi, citando il Brasile. Questo mostra che l’AI può alterare la comunicazione politica, ma non dimostra che una vicenda bolognese implichi un’interferenza straniera. Se il Sindaco ha ulteriori informazioni rispetto ai numerosi articoli negativi sulla città comparsi recentemente sulla stampa internazionale le condivida. Ma un video manipolato, un articolo di critica realizzato da persone sono una cosa diversa da un’operazione organizzata dall’estero e per collegarli servono prove verificabili di coordinamento e attribuzione.
Il reato del like
Nella vicenda richiamata dall’intervista, secondo quanto riferito nel dibattito, tra gli oltre cento profili segnalati nell’esposto sarebbero compresi anche utenti che hanno condiviso contenuti o lasciato un «mi piace». Per valutarla occorre conoscere gli atti e le condotte contestate. Una condivisione o un «mi piace», da soli, non dimostrano coordinamento illecito o consapevolezza di partecipare a una manipolazione: il contesto va dimostrato, non presunto. Nell’intervista si dice che sui social a volte crediamo di litigare con esseri umani, mentre interagiamo con computer. L’immagine è efficace, ma riunisce fenomeni diversi. Un bot può automatizzare attività; un profilo falso può essere gestito da una persona; un utente reale può usare l’AI per scrivere un commento; una rete può essere coordinata senza essere automatizzata. Le distinzioni contano quando si attribuiscono responsabilità: Confondere le categorie e trattare come un’unica minaccia è un azione prevalentemente intimidatoria., infatti è stato presentato un esposto contro 100 persone e non contro dei “bot”.
Un esposto non è una prova di colpevolezza
Chi ritiene che siano stati commessi illeciti ha diritto di rivolgersi alle autorità. Non serve una sentenza per chiedere verifiche, ma occorre distinguere l’iniziativa giudiziaria dalle conclusioni che se ne possono trarre strumentalmente.
Dire di avere raccolto elementi sufficienti per presentare un esposto descrive la valutazione di chi lo ha depositato; non equivale a una verifica indipendente delle prove. Parlare di «reati che sono stati commessi» rischia inoltre di presentare come accertato ciò che resta da verificare. È più rigoroso parlare di condotte ritenute potenzialmente illecite che sono ipotesi da valutare. Non si tratta di ostacolare le indagini, ma di non trasformare un esposto in una prova anticipata delle accuse.
La democrazia che si difende evocandola
Il richiamo a un valore condiviso non risolve le domande sul caso specifico. Anzi solleva un rischio ulteriore quello di usare la paura delle manipolazioni per rendere sospetti dissenso, satira e critica politica. Le campagne coordinate e i contenuti ingannevoli vanno contrastati senza trasformare ogni conflitto online in una questione di sicurezza, né trattare automaticamente ogni parodia come se fosse una falsificazione criminale. Servono regole chiare, criteri verificabili e garanzie. La disinformazione va valutata con coerenza, indipendentemente dall’identità politica di chi pubblica o di chi è bersaglio. Se i criteri cambiano a seconda di chi viene criticato, lo strumento perde credibilità.
Prima le prove, poi le conclusioni
Il punto debole del discorso non è riconoscere l’esistenza dei deepfake o chiedere strumenti per contrastarli. È accostare fenomeni reali, precedenti internazionali e un’iniziativa giudiziaria senza chiarire quale collegamento probatorio esista fra questi elementi.
Servono risposte concrete: quali contenuti sono contestati? Quali condotte vengono attribuite ai profili? Quali elementi dimostrano un coordinamento o giustificano l’ipotesi di una regia straniera?
Se queste informazioni non vengono rese pubbliche, non possiamo concludere che l’esposto sia infondato. Ma non possiamo neppure assumere che le accuse siano dimostrate. La prudenza vale in entrambe le direzioni.
L’AI può rendere la manipolazione più economica, rapida e credibile. Proprio per questo la risposta non può essere una stagione di sospetti generalizzati, in cui la gravità di una minaccia sostituisce la necessità di provare una responsabilità. La disinformazione si contrasta verificando le fonti e attribuendo le responsabilità sulla base di elementi concreti, non alimentando il timore che dietro ogni voce sgradita ci sia un computer o una regia occulta.
Il confine tra tutela della democrazia e uso politico del sospetto passa dalla qualità delle prove.