Le persone

ADS: Quando l’amministrazione non è un sostegno

Una misura pensata per proteggere persone fragili diventa un percorso poco trasparente e pieno di spese nascoste.

di Antìgene

Che cos’è l’amministrazione di sostegno

L’amministrazione di sostegno è uno strumento previsto dalla Legge 6/2004 per aiutare persone che, per età, malattia o difficoltà temporanee, non riescono a gestire da sole alcuni aspetti della propria vita, soprattutto quelli economici e burocratici. Può riguardare anziani, persone con disabilità, persone malate o in situazioni di fragilità. Il Giudice Tutelare nomina un amministratore di sostegno (ADS), un familiare o un professionista esterno, col compito di aiutare o rappresentare la persona tutelata nelle decisioni quotidiane: pagare le spese, gestire il conto corrente, firmare documenti, occuparsi dei rapporti con enti pubblici e privati. In teoria, è una misura pensata per proteggere, semplificare e sostenere.

Un sito rinnovato, ma informazioni incomplete

Il sito del Tribunale Ordinario di Bologna ha da poco cambiato aspetto: una grafica più moderna e colorata ha sostituito la vecchia versione in bianco e nero. Un cambiamento positivo, che però non è stato accompagnato da un aggiornamento chiaro dei contenuti informativi dedicati all’Amministrazione di Sostegno (ADS). Nella pagina infatti, vengono indicati solo alcuni costi iniziali: 27 euro come spesa fissa di avvio del procedimento, più i diritti di copia per il decreto di nomina. Chi legge è portato a pensare che l’ADS sia un percorso semplice e poco costoso. In realtà, non sempre è così.

Quando i costi aumentano (e non lo sai)

In presenza di certe condizioni, le spese possono diventare molto più alte. L’introduzione di extra costi, così come le modalità con cui vengono applicati, dipendono dalle prassi del singolo Tribunale. Il Tribunale di Bologna per esempio, unico in Italia, prevede che se la persona tutelata possiede un patrimonio superiore a 40.000 euro, debba pagare una quota annuale per la rendicontazione della gestione economica. La spesa, che è obbligatoria per il tutelato e i suoi eredi, non viene però segnalata sul sito tra le spese da affrontare aderendo a questo istituto. La quota parte da circa 200 euro e aumenta in base al patrimonio. Il controllo non viene svolto direttamente dal Giudice, ma da commercialisti esterni incaricati dal Tribunale, le cui onerose parcelle sono sempre a carico della persona tutelata o dei suoi eredi. La legge però non obbliga a esternalizzare i controlli: chiede solo che la rendicontazione venga presentata al Giudice.

Un controllo solo “sulla carta”

C’è un altro aspetto poco conosciuto. I commercialisti che controllano le spese non conoscono la persona tutelata, né i suoi bisogni reali. Il loro lavoro consiste soprattutto nel verificare che le spese siano documentate correttamente, non se siano davvero utili o appropriate per la vita della persona. In pratica, si controlla che ci siano scontrini e fatture in ordine, ma non se il denaro è stato speso nel modo migliore per il benessere del tutelato.

Quando l’amministratore è un professionista esterno

Se il Giudice ritiene che un familiare non possa svolgere il ruolo di amministratore di sostegno, nomina quasi sempre un professionista esterno, spesso un avvocato. In questo caso, la persona tutelata deve pagare anche un compenso annuale all’amministratore. L’importo viene deciso dal Giudice insieme al professionista e dipende dal patrimonio e dalla “complessità” della gestione. Questa valutazione avviene senza coinvolgere altri soggetti e il compenso viene prelevato direttamente dal conto della persona tutelata. Alcuni amministratori professionisti gestiscono contemporaneamente decine di persone, con compensi che, nei casi di patrimoni più elevati, possono arrivare a diverse migliaia di euro all’anno.

Familiari spesso all’oscuro di tutto

Nei casi in cui l’Amministrazione di Sostegno è affidata a un professionista esterno, i familiari vengono spesso esclusi dalle informazioni. Non hanno accesso alla gestione economica, ai rendiconti annuali o a quello finale, salvo situazioni eccezionali. Può quindi accadere che, alla fine del percorso, gli eredi si trovino davanti a un patrimonio molto ridotto e a spese professionali mai comunicate prima, ma pienamente legittime dal punto di vista formale.

Un problema di trasparenza

Tutti questi possibili costi e conseguenze non vengono spiegati sul sito del Tribunale. Non c’è nemmeno un avviso generale che metta in guardia i cittadini sul fatto che, in certe situazioni, l’amministrazione di sostegno può diventare un percorso oneroso e complesso. Ciò significa che molte persone vi accedono senza essere davvero informate, scoprendo solo in seguito obblighi e spese che possono incidere pesantemente sulla vita del tutelato e della sua famiglia.

Una legge senza risorse

A oltre vent’anni dall’entrata in vigore della Legge 6/2004 sull’amministrazione di sostegno, il problema resta strutturale. La legge non è mai stata realmente finanziata dallo Stato. I costi della gestione delle persone fragili ricadono quasi interamente sui tutelati stessi, mentre allo Stato restano solo le spese di funzionamento dei Tribunali. Uno strumento nato per proteggere rischia così, in assenza di informazioni chiare e di un controllo pubblico più forte, di trasformarsi in un meccanismo poco trasparente e difficile da comprendere per chi ne ha più bisogno.

Per saperne di più:

https://informareunh.it

https://dirittiallafollia.it/2024/04/23/proposta-riforma-amministrazione-di-sostegno/

Michele Capano

Presidente dell’Associazione Diritti alla Follia, Michele Capano è un avvocato con patrocinio presso le giurisdizioni superiori. È mediatore, iscritto all’albo dei difensori che praticano il gratuito patrocinio e pratica la difesa d’ufficio. Militante dell’area Radicale, è impegnato nell’arcipelago associazionistico che gravita attorno a questa formazione politica. Ha contribuito a ricostruire l’Ente Nazionale Protezione Animali in provincia di Salerno, è il responsabile provinciale del Nucleo di Guardie Zoofile dell’E.N.P.A., operanti con funzioni di polizia giudiziaria sul maltrattamento animale, attive sul fronte della tutela dell’ambiente.

L’associazione “Diritti alla Follia” si occupa di temi molto delicati e complessi. Qual è la vostra missione principale?
La nostra missione è promuovere e difendere i diritti fondamentali delle persone sottoposte a misure psichiatriche, giudiziarie o di sostegno, contrastando ogni forma di abuso, discriminazione ed esclusione sociale. Lo spirito delle nostre campagne è essenzialmente la trasparenza nell’informazione, la consapevolezza. Crediamo che la dignità e l’autodeterminazione della persona debbano essere sempre al centro delle politiche pubbliche.
Quali sono oggi i temi che considerate più urgenti?
Ci sono tre questioni centrali. La prima riguarda il Trattamento Sanitario Obbligatorio, o TSO, che riteniamo debba essere profondamente ripensato nelle modalità di applicazione e controllo. La seconda riguarda le misure di sicurezza per soggetti non imputabili, spesso ancora legate a una logica di istituzionalizzazione. La terza riguarda strumenti come interdizione, inabilitazione e Amministrazione di Sostegno, o ADS, che devono garantire maggiore autonomia e partecipazione delle persone interessate.
Perché ritenete necessario intervenire sul trattamento sanitario obbligatorio?
Perché troppo spesso il TSO viene vissuto come una misura traumatica e poco trasparente. Chiediamo più garanzie, maggiore controllo indipendente, tutela effettiva dei diritti della persona e un approccio maggiormente basato sul consenso e sul supporto territoriale.
L’Associazione parla anche di superamento della logica del “contenimento” ovvero il ricorso alla camicia di forza o di un letto di contenzione o all’assunzione forzata ai farmaci. La psichiatria attuale come si pone al riguardo?
Nella direzione della coercizione. La psichiatria italiana vive di coercizione. Se togliamo i pazienti che sono forzati ad assumere gli psicofarmaci dal totale dei pazienti, noi avremo il 5% degli utenti della psichiatria attuale. Si contano sulla punta delle dita di una mano coloro che si trovano a proprio agio all’interno di questo sistema basato sulla coercizione. E nessuno ha intenzione di cambiarlo perché l’aspetto coercitivo è anche quello che consente agli psichiatri di lavorare meno. Pensiamoci: se non si può obbligare una persona a fare qualcosa ma si deve parlarle, convincerla, dandole ‘potere’, è molto più faticoso. Superare la logica del contenimento significa superare un sistema che vede la persona fragile principalmente come un soggetto da controllare o isolare. Noi proponiamo invece percorsi di inclusione sociale, sostegno nella comunità e progetti che valorizzino la persona, le sue capacità.
Come contestualizza la sua provenienza nella militanza politica del Partito Radicale con le attuali battaglie di Diritti alla Follia di cui è il Presidente?
Queste sono battaglie che appartengono a tutte e tutti, questo impegno per la libertà è per sua definizione laico. Personalmente ho un background radicale e sicuramente l’impegno per la liberazione, per il diritto di scelta, per l’autonomia dei pazienti psichiatrici è stata, fin dagli anni ’70, un impegno storico del Partito Radicale. Non dimentichiamo che la cosiddetta Legge Basaglia, del 1978, non fu fatta perché c’erano psichiatri progressisti e per cambiare strada rispetto al passato, bensì perché il Partito Radicale aveva raccolto 500mila firme per indire un referendum che avrebbe abrogato la legge manicomiale. Com’è successo molte volte nel corso degli anni, per impedire ai cittadini di pronunciarsi su un referendum, che poi non fu celebrato, la legge fu cambiata in fretta e furia e i manicomi chiusi. Il problema è che intorno a questi temi esistono interessi forti e noi abbiamo avuto grandi difficoltà, pur tentando ogni direzione per ottenere l’appoggio delle forze politiche. Ecco perché abbiamo scelto la strada della Proposta di Legge di iniziativa popolare: solo i cittadini – magari in quanto sono entrati in contatto con tali situazioni – possono rendersi conto della realtà di cui parliamo e cercare di riformare un sistema che, se si aspetta la classe politica, può rimanere inalterato per altri cinquant’anni.
Come si sviluppano concretamente le vostre campagne?
Le campagne seguono diverse fasi. Partiamo dalla raccolta di testimonianze scritte, audio o video delle persone coinvolte. Successivamente realizziamo approfondimenti sul tema, elaboriamo raccomandazioni e proposte alternative e infine diffondiamo il materiale attraverso internet, social network, stampa, radio, incontri pubblici e videoconferenze.
Parliamo dell’ADS, l’Amministrazione di Sostegno. In cosa consiste la vostra attività al riguardo?
Noi ci occupiamo dei diritti dei senza diritti, ossia di quelle persone considerate dalla Legge incapaci di intendere e volere o disabili psichici e/o sociali, affidati a un Amministratore di Sostegno e a un Giudice tutelare. La Legge che istituiva l’ADS, n. 6 del 9 gennaio 2004, siamo certi nascesse con le migliori intenzioni. Aiutare, preservare, accudire, sostenere. La figura dell’Amministratore era essenzialmente intesa come quella di un parente prossimo che, coadiuvato da un Giudice Tutelare, operasse alcune scelte (non sempre e non tutte) perché la persona disabile, o affetta da Alzheimer, altre demenze o patologia invalidante, soprattutto a livello cognitivo, fosse sostenuta nel rispetto della sua dignità e volontà – senza magari intaccarne inopinatamente e prima del tempo il patrimonio.
Poi cosa è accaduto?
Negli anni qualcosa è cambiato. Sempre più persone, anche in grado di intendere e volere, sono affidate ad ADS, spesso estranei, avvocati o commercialisti, in attività o in pensione, che in cambio di un rimborso delle spese e, in taluni casi, “un equo indennizzo stabilito dal Giudice Tutelare in relazione al tipo di attività prestata”, si sono trasformati in ‘professionisti della vita altrui’ – in alcuni casi, alienando interi patrimoni a favore di Case di Cura private, e comunque non versando il minimo contributo erariale anche quando l’indennizzo (a fronte, magari, di 40 o 50 assistiti) tocca le decine di migliaia di euro.
Alcuni ADS (non tutti e non sempre), col tempo, hanno poi cominciato a pensare di poter decidere della vita del beneficiario, senza preoccuparsi della sua volontà, sotto ogni aspetto – obbligandolo magari a un ricovero in RSA quando avrebbe preferito rimanere a casa propria. Per non dire nulla di quando un ADS si arroga il diritto di trattenere il beneficiario in una Casa famiglia per pazienti psichiatrici o di sostenere una medicalizzazione forzata, aggirando persino alcuni dettami della cosiddetta Legge Basaglia e, soprattutto, gettando alle ortiche il suo lascito umano e scientifico.
Quale è la differenza tra l’interdizione, l’inabilitazione e l’Amministrazione di Sostegno?
Il 18 aprile 2024 l’Associazione Diritti alla Follia ha depositato presso la Corte di Cassazione una proposta di Legge di iniziativa popolare per l’abolizione delle prime due procedure e la riforma dell’ADS. In teoria l’interdizione corrisponde alla privazione totale della capacità di agire in capo all’interdetto. Quindi, la persona che viene messa sotto tutela attraverso l’interdizione è privata pressoché totalmente della possibilità di prendere qualunque decisione su sé stessa: è quella che viene definita, dal punto di vista giuridico, incapacità di agire. Viceversa, nell’Amministrazione di Sostegno noi abbiamo una normativa che prevederebbe una serie di possibilità di scelta autonome per il beneficiario. Quindi una parziale capacità di agire. Nella pratica invece abbiamo dei Decreti di nomina di Amministratore di Sostegno che non differiscono in nulla dalle sentenze di interdizione. Ovvero il beneficiario dell’Amministrazione di Sostegno non può fare niente, né stabilire dove o con chi vivere, né con chi può comunicare, né se assumere o meno un farmaco: si tratta della cosiddetta Amministrazione di Sostegno sostitutiva, nella quale gli effetti pratici che essa comporta per la persona non differiscono in nulla rispetto a quelli prodotti da una misura di interdizione e, oggi, tale situazione riguarda centinaia di migliaia di persone. Ed è il punto giuridico sul quale vogliamo impegnarci con la nostra Proposta di Legge.
Nel 2016, l’Italia è stata richiamata per le sue pratiche discriminatorie dal Comitato ONU per l’attuazione della Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dal nostro Paese con la Legge 18/2009. E ora?
C’è stata la congiura del silenzio. Questi documenti, che abbiamo letteralmente tirato fuori dalla naftalina, sono sistematicamente ignorati nell’attività formativa degli operatori giudiziari, degli psichiatri, degli operatori sociali, di coloro i quali dal punto di vista amministrativo si occupano delle persone con disabilità. Il Comitato ONU segnalava che, mentre la Convenzione impedisce la sostituzione della persona disabile con un altro individuo, in Italia esistono plurimi meccanismi che lo permettono. Adesso, piano piano, dopo quasi quindici anni dall’emanazione di quella legge, la giurisprudenza italiana comincia a prendere atto della sua esistenza. Nessuno, in ragione della propria disabilità, può essere privato della propria libertà. Nemmeno se si agisce perché si presume di proteggerlo. In pratica, non si può ritenere di sapere ciò che è bene per una persona disabile. Questa è oggi la visione dell’ONU e la legge alla quale l’Italia deve conformarsi: non si può sequestrare qualcuno che non ha commesso nessun reato in ragione della sua disabilità. Però – e intendo sottolinearlo – noi non vogliamo abrogare la figura dell’Amministratore di Sostegno, ma che lo stesso non sia imposto al beneficiario contro la sua volontà e che non abbia caratteristiche sostitutive. Tutto il sistema, del resto, è anche un business. C’è una serie di professionisti disoccupati, ci sono i patrimoni di persone che non hanno cari vicini, e ci sono strutture in cui girano miliardi di euro. Il blocco è inattaccabile perché se anche il Giudice Tutelare domanda alla struttura cosa voglia realmente il beneficiario, quest’ultima dirà quello che le conviene per continuare ad avere l’osso da spolpare.
In pratica chiunque potrebbe essere contro la sua volontà essere sottoposto a Amministrazione di Sostegno? Chi può sottoporre un caso a un Giudice Tutelare? Quale è la procedura di verifica sulla reale necessità di un Amministratore di Sostegno? Chi invece si rivolge a voi in cerca di assistenza e di aiuto? Quanti casi in media affrontate all’anno? Quale percentuale di successo? Quali sono i tempi per riacquistare autonomia decisionale, beni e patrimonio?
Ritengo di non esagerare più di tanto la realtà affermando che effettivamente nessuno può veramente ritenersi fuori pericolo, se è vero, come molti esempi concreti giunti alla cronaca e all’attenzione della nostra Associazione ci riportano, che esistono innumerevoli strade attraverso cui si può finire sottoposti ad ADS. Ad esempio, per una prodigalità magari ritenuta eccessiva da familiari preoccupati di veder calare il patrimonio ereditabile, oppure perché capitati nel circuito dei servizi sociali e/o psichiatrici, anche solo in cerca di un semplice aiuto per risolvere una situazione personale momentanea. A questo proposito, per rispondere alla seconda domanda, è opportuno far presente che la richiesta di nomina di un ADS può partire sia dall’aspirante beneficiario o dai suoi parenti (stretti e meno) che dai servizi sanitari e sociali che hanno in carico la persona, oltre che dal Pubblico Ministero.
È purtroppo frequente che nel procedimento per nomina di ADS non vengano garantiti il controllo giurisdizionale e i diritti costituzionali che pure il nostro ordinamento prevede per tutti i cittadini: capita fin troppo spesso che le ragioni della persona colpita dal provvedimento non vengano adeguatamente considerate dal Giudice Tutelare, e che talvolta questa non venga neppure informata della data dell’udienza, vedendosi precluse la possibilità di difendersi e di esercitare il diritto di contradditorio. È poi consueto che il Giudice non ritenga di disporre una perizia tecnica che valuti specificamente, anche in presenza di condizione psichiatrica o di disagio personale accertati, se sia realmente compromessa la capacità di gestire la propria persona e il proprio patrimonio, sulla scorta di una mentalità largamente diffusa secondo cui il malato psichiatrico (o presunto tale) è anche automaticamente incapace di badare a sé stesso e perseguire i propri interessi. Diritti alla Follia non fornisce assistenza legale, ma riceve ogni mese decine di segnalazioni da parte di chi si ritrova amministrato contro la propria volontà o rischia di diventarlo, molti dei quali (ma non tutti) già collocati nella rete dei servizi psichiatrici/sociali, non solo anziani ma anche giovani e giovanissimi, “colpevoli” di vivere una situazione di sofferenza psicologica che si vorrebbe “sistemare” infliggendo la mortificazione della capacità di agire. Sfortunatamente, dal momento in cui l’istanza per la nomina di ADS viene presentata al Giudice Tutelare, non è affatto semplice evitare che si concluda con un provvedimento che sancisca la misura di protezione invocata: è noto che la stragrande maggioranza di tali ricorsi esita in un accoglimento; tra l’altro le risorse di cui avvalersi allo scopo di sottrarsi ad una misura di protezione non desiderata (un difensore e un consulente di parte, come uno psichiatra) sono spesso economicamente al di fuori della portata di coloro che ne avrebbero bisogno, dato che come sappiamo in molti casi la disabilità e il disagio psichiatrico sono correlati a una condizione di difficoltà socio-economica. Ancora più complicato è poi il percorso per “liberarsi” dall’Amministrazione di Sostegno quando questa è stata ormai stabilita dal Giudice, contro il cui provvedimento (che peraltro talvolta neppure viene notificato alla persona interessata!) si hanno solo 10 giorni di tempo per opporre reclamo. La durata della misura di protezione, presente nel decreto di nomina, è molto spesso lasciata nell’indeterminatezza da parte del Giudice, e solo sobbarcandosi annose e tortuose battaglie giudiziarie, spesso pure infruttuose, si può tentare di ottenerne la revoca.
Come e quando una persona con problemi di fragilità psichica o disabilità soggetta ad Amministrazione di Sostegno può perdere i suoi diritti di cittadinanza, per esempio il diritto di voto? E quale alternativa proponete?
Formalmente, il nostro ordinamento giudiziario non prevede che gli individui sottoposti ad Amministrazione di Sostegno possano essere privati dei loro diritti di cittadinanza, ma nella pratica assistiamo al concretizzarsi di veri e propri calpestamenti dei diritti fondamentali a danno di persone definite “fragili” e “bisognose” da parte di Amministratori di Sostegno privi di etica e inadeguati allo svolgimento del loro compito, che si appellano al pretesto della necessità di protezione degli interessi dei loro assistiti per imporre loro come e dove vivere, chi possono frequentare, addirittura la somministrazione di cure farmacologiche. Sono innumerevoli i casi, alcuni dei quali balzati agli onori della cronaca, di anziani prelevati con la forza dalla casa in cui sono vissuti per essere rinchiusi in RSA contro la propria volontà, sottratti alle cure e all’affetto dei familiari, ai quali poi è anche impedito di visitare i loro cari da parte del personale delle strutture, dietro ordine dell’Amministratore di Sostegno. Non si deve pensare tuttavia che questi abusi siano riservati solo agli anziani: l’esperienza all’interno di Diritti alla Follia ci ha mostrato più volte come anche adulti e giovani possano finire istituzionalizzati all’interno di comunità psichiatriche e case famiglia, da cui nessuno può avere notizie sulla loro sorte, isolati dal resto del mondo, per decisione di un Amministratore di Sostegno, il quale ha il potere di decidere perfino i trattamenti sanitari a cui devono sottoporsi e chi può fare loro visita. Vite spezzate, trattate come “casi da gestire”, in cui la dignità e l’umanità dell’individuo vengono negate e offese da un sistema collaudato in cui l’apparato giudiziario e la categoria degli Amministratori di Sostegno operano all’unisono e compiacentemente al fine di “neutralizzare nel nel modo meno faticoso possibile le seccature costituite da individui asseritamente “incapaci”.
Senza cadere nella retorica del complottismo, vede dietro queste procedure non perfettamente allineate, la salvaguardia di interessi economici non solo personali ma anche di chi costruisce e gestisce strutture come RSA o ospedali specializzati?
È indubbio che il settore dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari come RSA, case famiglia e residenze protette costituisca un indotto significativo, generando notevoli profitti e posti di lavoro. Si tratta di un comparto economico importante che include costruzione di strutture, appalti, assunzione di personale, convenzioni regionali, rette, cospicui fondi pubblici e investimenti privati. In Italia esistono gruppi privati e cooperative a capo di grandi reti assistenziali che ovviamente hanno tutto l’interesse nella massimizzazione del profitto, (spesso a scapito della qualità del servizio erogato), e che possono influenzare le politiche pubbliche e gli orientamenti normativi.
Quale ruolo hanno i cittadini nelle vostre attività?
Un ruolo fondamentale. Le nostre campagne nascono proprio dall’ascolto diretto delle esperienze delle persone e delle famiglie. Coinvolgere la società civile è indispensabile per creare consapevolezza e spingere verso riforme concrete.
Come cercate di influenzare le istituzioni? Qual è il messaggio più importante che volete trasmettere?
Elaboriamo proposte di riforma, produciamo documentazione tecnica, dialoghiamo con professionisti e giuristi e promuoviamo attività di sensibilizzazione pubblica. L’obiettivo è costruire un cambiamento culturale e legislativo duraturo. Il nostro obiettivo è diffondere il messaggio che la salute mentale e la fragilità non devono mai diventare motivo di perdita dei diritti. Ogni persona deve poter essere ascoltata, rispettata e sostenuta nella propria libertà e dignità.
Come può un cittadino capire in anticipo se l’Amministrazione di Sostegno comporterà costi significativi per sé o per un familiare? A chi è consigliabile rivolgersi per avere spiegazioni chiare, visto che il sito del Tribunale non le fornisce?

Tutti pensano che l’ADS sia un istituto gratuito, garantito dallo Stato come servizio sociale e a Bologna lo è stato fino al 2013. Non è più così ma non è detto che ciò valga anche per altre città. Sempre meglio chiedere a un avvocato, ma solo un avvocato del Foro di Bologna conosce la situazione del Tribunale di Bologna: inutile quindi chiedere ad avvocati extra-foro. Molti video online di Studi Legali presentano la procedura e le condizioni per accedere al servizio, ma nessuno, in base alla mia indagine a campione, racconta dei pagamenti da fare oltre a quelli citati sul sito ufficiale. Non so se ARAD, un’associazione presente anche a Bologna, offra ora queste informazioni. Quando io mi trovai a chiederle, non mi fu detto nulla in proposito.

Quali informazioni minime dovrebbe pretendere una persona prima di avviare il procedimento? Ci sono segnali, condizioni o domande da fare subito per evitare brutte sorprese?

L’Associazione Diritti alla Follia e il Centro Ricerche Informare svolgono da anni un approfondito lavoro di analisi sull’applicazione della Legge 6/2004. Suggerirei di non fermarsi solo alle presentazioni delle procedure previste che si trovano online fornite principalmente da Studi Legali.
Dipende poi da cosa si intende per “brutte sorprese”. Alcuni familiari sono ben contenti di liberarsi del malato quindi qualsiasi cosa decida il Giudice va bene. Le persone soggette ad ADS sono centinaia di migliaia in Italia e, visto l’innalzamento dell’età, aumenteranno progressivamente nei prossimi anni nessuno escluso: l’avvio del procedimento non è quasi mai una “scelta”, ma un obbligo a cui ti espongono medici, assistenti sociali o parenti, un Notaio, addirittura vicini di casa presentandoti come soggetto bisognoso ai Servizi Sociali.
Quale è l’iter del procedimento una volta avviato presso il Tribunale di Tutela?
Al Giudice basta un certificato medico che attesti una qualsiasi labilità psicofisica o un qualche “vizio” comportamentale (vedi ludopatia) per avviare il procedimento d’ufficio. Molti vengono convocati in udienza senza neanche essere stati avvisati del procedimento. Se la persona è in grado di intendere e di volere è sempre meglio si presenti con un avvocato quantomeno per negoziare e trattare col Giudice rispetto all’effettiva necessità di tutela, presentando il prima possibile certificati medici che confutino quanto già dichiarato da medici o assistenti sociali che altrimenti il Giudice non può ignorare. Il soggetto una volta messo sotto tutela subisce la perdita di quasi tutti i diritti civili, costituzionali e giuridici e, in assenza di eventi straordinari a modificare considerevolmente il suo status, poco o nulla si può fare per evitarlo: per lo Stato Italiano non esiste più, la sua volontà personale vale poco o nulla. Una volta nominato un tutore esterno, il Giudice non ha più nessun contatto con la famiglia, amici e conviventi non legalizzati. Solo certi casi prevedono la sostituzione dell’amministratore esterno, come gravi inadempienze o appropriazione indebita, ma sempre con un altro nominato dal Giudice Tutelare. Ogni amministratore di sostegno rimane sempre più credibile agli occhi del Giudice di qualsiasi parente del tutelato.
Quando e perché il Giudice decide di non nominare un familiare come Amministratore di Sostegno? Esistono comportamenti o accorgimenti che possono aumentare le possibilità di una nomina familiare?
Quando nessun familiare si offre o un parente non è d’accordo su chi si offre. La legge prevede la consultazione entro il quarto grado di familiarità ma quasi sempre viene escluso l’ambito di intervento di familiari non stretti e senza contatti continuativi col soggetto debole. Dipende anche qui dal Giudice. Un Giudice nomina quasi sempre un familiare quando c’è accordo in tale senso, ma se per motivi e considerazioni particolari, non lo ritenesse adeguato, ricorrerebbe a un amministratore esterno. Alcuni familiari, anche se concordi sulla nomina di un preciso componente, sono dovuti arrivare alla Cassazione per poter vedere accettata la loro richiesta al Giudice Tutelare.

Per i familiari è possibile informarsi sulla gestione economica del tutelato, chiedere accesso ai rendiconti o segnalare situazioni poco chiare, senza avviare subito una causa?

Se l’ADS è un familiare gli altri possono chiedere di vedere la rendicontazione, ma se la tutela è affidata ad un agente esterno la gestione economica del tutelato non li riguarda più fino al decesso e l’accesso all’eventuale eredità. I familiari certo possono chiedere di visionare i rendiconti annuali o il fascicolo personale del tutelato, ma sta al Giudice decidere se darne loro accesso oppure no. Ci sono casi in cui i familiari non hanno potuto visionare niente della gestione del loro familiare per tutta la durata del processo di tutela, anche decennale, nemmeno dopo il decesso del tutelato.

Cosa può fare un tutelato (o chi lo rappresenta) se ritiene eccessivi i costi o il compenso dell’amministratore esterno? Esistono forme di opposizione semplici o alternative meno onerose di una causa in Tribunale?

Si può ricorrere in Corte d’Appello e in Corte di Cassazione, ma c’è una procedura interna abbreviata che prevede un appello, presentato da un avvocato, entro dieci giorni dall’emissione del decreto del Giudice. In quel caso un Collegio di tre Giudici convoca un’udienza, vengono presentate le istanze, poi deciso se dare ragione all’opponente o al Giudice Tutelare. Le spese per l’opponente sono solo quelle per l’avvocato, ma la mia esperienza personale in tale senso è stata solo negativa. Non conosco casi di vittoria in Corte d’Appello, ma solo di alcune sentenze della Cassazione a favore di famiglie che sebbene tra loro solidali non riuscivano a “sganciare” il familiare dalla tutela. In quei casi la Cassazione ha decretato che in presenza di una rete familiare di supporto effettivo e materiale non era necessaria l’Amministrazione di Sostegno, contraddicendo l’insistenza con cui tanti enti pubblici richiedono tale tutela come obbligatoria quando c’è una persona vulnerabile in trattamento sanitario o altro processo decisionale. Nello specifico dei rimborsi poi, non ho mai sentito di una causa contro il decreto autorizzativo del pagamento all’agente esterno, gli Avvocati in genere sconsigliano questo tipo di causa. I familiari quindi pagano sempre quanto richiesto dall’agente esterno in forma postuma oppure l’agente esterno lo preleva direttamente dal conto del tutelato, sempre dietro autorizzazione del Giudice.


Dal punto di vista pratico, quali riforme o cambiamenti minimi renderebbero davvero più equo e trasparente il sistema?

Servirebbe sicuramente maggiore informazione preventiva su cosa prevede “davvero” la Legge 6/2004, cosa molto diversa da quello che si evince dalla lettura della Legge. La mancanza di fondi costringe il Giudice ad affidarsi a personale esterno quando la situazione lo richiede, ma non è comprensibile che la scelta ricada quasi sempre a favore di avvocati o Studi di Commercialisti privati, affidando numerosi incarichi anche a un singolo professionista. Essendo tali consulenze piuttosto costose, apparirebbe più saggio ed economico optarvi solo in presenza di patrimoni importanti o di multiproprietà commerciali o immobiliari o che presentino profili di combinazioni complesse, riservando a volontari (che già svolgono con molta serietà compiti impegnativi senza avere il minimo rimborso) o figure meno esigenti tutte le persone con redditi o patrimoni di normale consistenza o rilevanza. Si potrebbero coinvolgere i neolaureati in psicologia per il loro anno di tirocinio o successivi, eventualmente rimborsarli con cifre meno onerose, o i laureati in materie umanistiche, pubblicizzando il ruolo già nelle facoltà universitarie. Non è comprensibile poi che in caso di opposizione alla loro nomina vengano esclusi a priori parenti o amici che si offrano di fare gli ADS senza accertamenti. Il Giudice potrebbe offrire un’opzione di un anno durante il quale il “tirocinante ADS” venga affiancato da un altro ADS esperto che oltre a spiegargli il lavoro, possa monitorarne la serietà e la reale dedizione al bene del malato.

Un altro esempio di alternativa?

Non c’è nessun bisogno che il Tribunale di occupi dei disabili seguiti dalla nascita dalla famiglia. Chi convive e si occupa dalla nascita di un disabile può essere presentato all’Albo Pretorio, con rinnovo ogni 3/5 anni e registrato in un Albo Comunale: chi volesse conoscere e contestare l’Amministrazione di Sostegno di un certo disabile si recherebbe in Comune per formalizzare e motivare il suo dissenso e solo in quel caso l’assistente sociale dovrebbe coinvolgere il Tribunale. Il Giudice potrebbe così intervenire solo in caso di aspetti importanti o inquietanti ma non per lo svolgimento della vita quotidiana del soggetto fragile. Questo alleggerirebbe i Tribunali di almeno un 20/30% di pratiche che peraltro aumentano di anno in anno a causa dell’invecchiamento della popolazione.

Informazione preventiva, limiti ai compensi, maggiore controllo pubblico: quali sono le attuali prospettive politiche?

Ci sono al momento due proposte di legge presentate al Parlamento. Una dell’Associazione Diritti alla Follia (pubblicata sul sito dell’associazione) presentata dalla deputata Valentina D’Orso del Movimento 5 Stelle al Parlamento nel 2025 ma con esito sconosciuto. Prevede maggiore attenzione alle effettive volontà del disabile quando senziente o la ricostruzione delle volontà del malato quando non senziente. Il fulcro della legge è che “chi tutela” debba essere scelto o perlomeno gradito al tutelato e obbliga il Giudice a tenere conto della sua volontà, essendo ingiustificabile che una persona del tutto estranea e sconosciuta prenda decisioni su chi devi frequentare, dove devi vivere, cosa puoi comprare, quanti soldi puoi avere, dove puoi recarti o viaggiare, cosa puoi fare e cosa non puoi fare, quali cure devi avere, ecc. Da poco ne è stata presentata un’altra da Vincenzo Falabella, consigliere del CNEL e Presidente della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap): si richiede l’introduzione di Fondazioni e altri soggetti associativi quali enti esterni nominabili come ADS e altre modifiche come la riduzione ad un massimo di cinque tutelati per ogni ente e altro. Spetta adesso al Parlamento decidere se prendere in carico queste proposte di legge oppure continuare a ignorare le istanze di cambiamento dell’attuale Legge 6/2004, fermo restando che disponendo tale legge solo vantaggi concreti per lo Stato e solo formali per le persone disabili e gli anziani, è molto improbabile che il Governo Italiano sia disponibile a restituire miglioramenti concreti alle persone più svantaggiate, lasciandole ulteriormente deprivate di dignità, diritti umani e civili sottratti esattamente a causa della propria condizione.